Como vengono gestiti i concimi (minerali, aziendali o ottenuti dal riciclaggio) che contengono quantità molto piccole di N e P?
Lo scopo dell’obbligo di comunicare è registrare, in modo mirato, le forniture in ambito professionale, mentre le piccole quantità, in particolare quelle destinate al settore hobbistico, ne sono escluse.
Si applicano i valori indicativi di cui all’ordinanza sui concimi (art. 29 OCon, «soglia minima»): le quantità fino a un massimo di 105 kg di azoto e 15 kg di fosforo per anno civile sono considerate piccole quantità e non devono essere notificate, a meno che non sussista l’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER, secondo l’art. 11 dell’ordinanza sui pagamenti diretti). Per la valutazione a livello di singole forniture è possibile applicare la seguente raccomandazione: A partire da 50 kg di prodotto per concimi una fornitura è considerata soggetta all’obbligo di comunicare. Tale raccomandazione serve per applicare in maniera semplice la soglia minima e non esclude altre soluzioni legittime.