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Como vengono gestiti i concimi (minerali, aziendali o ottenuti dal riciclaggio) che contengono quantità molto piccole di N e P?

Lo scopo dell’obbligo di comunicare è registrare, in modo mirato, le forniture in ambito professionale, mentre le piccole quantità, in particolare quelle destinate al settore hobbistico, ne sono escluse.
Le forniture da parte di ditte commerciali a utilizzatori professionali sono pertanto assoggettate all’obbligo di comunicare, mentre quelle a privati o per uso hobbistico non devono essere notificate.
Si applicano i valori indicativi di cui all’ordinanza sui concimi (art. 29 OCon, «soglia minima»): le quantità fino a un massimo di 105 kg di azoto e 15 kg di fosforo per anno civile sono considerate piccole quantità e non devono essere notificate, a meno che non sussista l’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER, secondo l’art. 11 dell’ordinanza sui pagamenti diretti). Per la valutazione a livello di singole forniture si sta elaborando un valore indicativo conforme alla pratica.