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Come devono essere notificate le forniture di concimi estere in Svizzera?

Tutti i commercianti di concimi e gli importatori devono essere registrati o autorizzati in Svizzera per potervi esercitare la loro attività. Se i concimi contenenti N o P vengono importati direttamente in Svizzera, è compito delle aziende o delle persone che effettuano l’importazione comunicare le forniture, indicando le quantità di concimi e di sostanze nutritive in essi contenute.


Inoltre, a seconda del tipo, il concime deve essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC), salvo eccezioni (p.es. quantità < 100 kg/anno). La registrazione deve essere effettuata al più tardi quattro settimane dopo l’importazione. Per i concimi soggetti all’obbligo di autorizzazione si applicano requisiti supplementari. Le disposizioni vigenti sono riportate negli articoli 20–28 OCon.

Infine, anche l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è coinvolto nell’esecuzione. L’articolo 39 OCon prevede che l’UDSC controlli, in funzione del rischio, se i concimi importati sono conformi ai requisiti di legge. In caso di sospetta infrazione, l’UDSC può sequestrare provvisoriamente la merce e fornirla alle autorità di esecuzione competenti.