Indietro

A partire da quale quantità devono essere notificate le vendite di sostanze nutritive in digiFLUX?

Per concimi e foraggi i valori indicativi menzionati nelle relative ordinanze (art. 29 OCon / art. 47a
OsAlA) fungono da orientamento («limite irrisorio»): quantità fino al massimo 105 kg di azoto e 15 kg di fosforo per anno civile sono considerate minime quantità e non devono essere notificate, a condizione che non sussista alcun obbligo nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER, conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza sui pagamenti diretti). Per la valutazione a livello di singola fornitura al momento si sta elaborando un valore indicativo più idoneo alla pratica.