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Pacchetto di ordinanze agricole

Ripercussioni sull’obbligo di comunicare in digiFLUX

Il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di ordinanze agricole che ha conseguenze anche per digiFLUX: limita l’obbligo di comunicare a determinati prodotti e crea condizioni di parità per le imprese svizzere ed estere.

L’obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari e le sostanze nutritive deve essere semplice, comprensibile ed efficiente. A tal fine il Consiglio federale, nel quadro di un pacchetto di ordinanze agricole, ha deciso alcuni adeguamenti puntuali. Per digiFLUX sono decisive soprattutto le modifiche dell’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Queste perseguono tre obiettivi: limitazione all’essenziale dell’obbligo di comunicare, sgravio amministrativo nonché pari trattamento delle imprese svizzere ed estere.

Obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari limitato

Il Consiglio federale ha deciso che nel settore dei prodotti fitosanitari (PF) sottostanno all’obbligo di comunicare soltanto i PF con sostanze chimiche e microrganismi. «Questo rappresenta un buon compromesso per ridurre ulteriormente il dispendio che tale obbligo comporta», scrive il Consiglio federale nel relativo commento all’ordinanza. Di conseguenza, i macrorganismi (p.es. organismi utili) e le sostanze di base non devono più essere dichiarati in digiFLUX. Secondo il Consiglio federale la lacuna di informazioni che ne deriva è sostenibile dal momento che i rischi ambientali causati da tali sostanze sono comunque meno significativi. Decade anche l’obbligo di comunicare per sementi e materiale vegetale trattati precedentemente con PF. Questo vale sia per il commercio sia per l’applicazione.

Nessun vantaggio concorrenziale per offerenti esteri

Con le precisazioni introdotte nell’ordinanza sui concimi, nell’ordinanza sugli alimenti per animali e nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari il Consiglio federale crea maggiore equità: l’obbligo di comunicare concerne allo stesso modo prodotti provenienti dal commercio indigeno e dalle importazioni dirette. Il pacchetto di ordinanze garantisce inoltre la parità di trattamento delle aziende agricole nella fascia di confine e quelle sul territorio svizzero. Pertanto anche le aziende che all’estero trattano superfici con PF devono effettuare le registrazioni, analogamente all’obbligo di registrazione relativo ai pagamenti diretti. «In questo modo si evita che le aziende e le persone attive in Svizzera siano svantaggiate rispetto alle aziende estere e alle persone all’estero», scrive il Consiglio federale.