Quali alimenti per animali devono essere notificati? Occorre notificare anche le materie prime? Se sì, quali?
L’obbligo di comunicare riguarda i foraggi concentrati contenenti azoto (N) e fosforo (P) ceduti ad aziende, capiazienda e altre persone (utilizzatori finali).
Per foraggi concentrati si intendono tutti gli alimenti per animali da reddito che non sono foraggi di base. Sono considerati foraggi di base (art. 28 OTerm):
- foraggio ottenuto da superfici inerbite e da terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché paglia;
- colture campicole coltivate a scopo foraggero nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate, senza tritello di pannocchie di mais;
- radici di cicoria;
- foglie di barbabietole, polpa di barbabietole fresca e polpa di barbabietole pressata;
- frutta fresca;
- patate non trasformate, compresi i cascami da cernita;
- cascami e sottoprodotti non essiccati o concentrati ottenuti dalla trasformazione di patate, frutta e verdura.
I foraggi concentrati per uso hobbistico (p.es. alimenti per animali da compagnia) non sono assoggettati all’obbligo di comunicare.