Come devono essere notificate le forniture di prodotti fitosanitari estere in Svizzera?
Se i prodotti fitosanitari vengono importati direttamente in Svizzera, l’azienda o la persona che effettua l’importazione è responsabile dell’adempimento dell’obbligo di comunicare. I PF possono essere importanti solo se sono stati esaminati ed espressamente autorizzati dal Servizio di omologazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Nell’elenco dei PF questi prodotti sono contrassegnati di conseguenza nella colonna «Importazione parallela». Per essere immessi sul mercato svizzero devono essere accompagnati da un’istruzione allegata all’imballaggio contenente gli usi e le prescrizioni d’uso omologati dal Servizio di omologazione.
In linea di principio vale quanto segue:
- i prodotti di importazione parallela importati devono soddisfare gli stessi requisiti dei prodotti di riferimento registrati in Svizzera;
- le aziende con filiali internazionali devono registrare in digiFLUX solo i prodotti di riferimento autorizzati in Svizzera, ma non i prodotti di importazione parallela importati.